News

Check out market updates

Albignasego – Comodato gratuito a figli e genitori, le novità ai fini IMU e TASI. Avviso ai contribuenti

La legge di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in prima linea, ossia figli e genitori.
Questa agevolazione è stata prevista con l’inserimento nell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 della seguente lettera:
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Per usufruire dell’agevolazione, quindi , è necessario che il comodante possieda un solo immobile oltre a quello adibito ad abitazione principale e che siano ubicati nello stesso Comune; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l’abitazione principale (massimo tre, una per ogni categoria C2, C6 e C7)
Il comodato è concesso solo tra parenti di primo grado (genitori e figli) e il comodatario deve utilizzare l’immobile come sua abitazione principale.
E’ obbligatorio presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale si chiede l’agevolazione attestando il possesso dei seguenti requisiti:

dati catastali dell’immobile concesso in comodato ed estremi di registrazione del contratto;
dati personali del soggetto comodatario e decorrenza della residenza (con nucleo anagrafico diverso da quello del comodante).

La registrazione
Il contratto di comodato può essere redatto in forma verbale o scritta (il contratto non rientra tra i casi in cui la forma verbale, ai sensi dell’articolo 1350 del Codice Civile, ne determina la nullità) ma in ogni caso, per ottenere l’agevolazione, deve essere registrato.
Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma scritta, oltre all’imposta di registro in misura fissa – pari a 200 euro – va applicata l’imposta di bollo.

Per quanto concerne i contratti verbali, la registrazione può essere effettuata presentando il modello di richiesta di registrazione (modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”: l’imposta di registro va versata presso uno sportello abilitato e la ricevuta consegnata allo sportello delle Entrate in fase di registrazione.

Ai fini della decorrenza dell’agevolazione, ai fini IMU, occorre tenere presente che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Questo implica che se in un mese il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computata per intero la mensilità.