Agevolazione“prima casa”: termine di 2 anni per alienare l’immobile
Agevolazione“prima casa”:
termine di 2 anni per alienare l’immobile
“pre-posseduto” e credito d’imposta
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello del
30.7.2025 n. 197, ha chiarito l’ambito di efficacia della mo
difica legislativa effettuata dall’art. 1, comma 116, l.
30.12.2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) in base alla
quale il termine di un anno per rivendere una casa acqui
stata con le agevolazioni prima casa, in caso di riacquisto
usufruendo della medesima agevolazione, è stato portato
a due anni.
Le Entrate, dopo aver ricostruito il quadro normativo
del beneficio in esame, hanno confermato quanto già
chiarito con la risposta ad interpello n. 127 del 5 maggio
scorso (cfr. Cn lug. 2025) e cioè che il nuovo termine di 2
anni per l’alienazione dell’immobile agevolato “pre-pos
seduto” è applicabile anche agli acquisti per i quali al
31.12.2024 sia ancora pendente il termine di un anno per
procedere a tale alienazione.
Inoltre, rispondendo al secondo quesito dell’interpel
lante, concernente il diritto al credito d’imposta per il re
cupero dell’imposta di registro o dell’Iva versata sul
precedente acquisto, anche nell’ipotesi di rivendita del
l’immobile “pre-posseduto” entro il nuovo termine dei 2
anni, le Entrate hanno osservato che la modifica norma
tiva introdotta dalla legge di bilancio 2025 “non riguarda
la formulazione dell’articolo 7 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, che prevede l’attribuzione di un credito d’im
posta per l’acquisizione di un’altra casa di abitazione, con
le agevolazioni in esame, entro il termine di un anno
dall’alienazione della precedente «prima casa»”.
Nel merito l’Agenzia – richiamando i suoi precedenti
chiarimenti (cfr. in specie le circolari n. 12/E del 2016, n.
7/E del 2021; n. 15/E del 2023) con i quali la stessa aveva
già riconosciuto la possibilità di usufruire di tale credito
nell’ipotesi in cui il contribuente proceda al nuovo acqui
sto con le agevolazioni “prima casa”, ancora prima di ven
dere l’abitazione agevolata “pre-posseduta” e alla luce
della ratio della normativa in esame (finalizzata ad incen
tivare il mercato immobiliare e ad agevolare il cambio
della “prima” casa di abitazione) – ha ritenuto che anche
nell’ipotesi in esame, in cui il riacquisto della nuova
“prima casa” precede l’alienazione dell’abitazione “pre
posseduta” il maggior termine dei 2 anni per la rivendita
non pregiudica il diritto al credito d’imposta per il nuovo
acquisto a condizione che l’immobile agevolato “pre-pos
seduto” venga alienato entro il citato termine.
FONTE: Notiziario Confedilizia